ESTINTORI BELFUS TANTI ANNI DI ESPERIENZA PER GARANTIRE LA VOSTRA SICUREZZA

NORMATIVE ATTUALMENTE IN VIGORE

UNI 9994-1
DEL: 20/06/2013
Apparecchiature per estinzione incendi - Estinzione di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione
D.m.
DEL: 07/01/2005
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI DI INCENDIO
UNI 9994
DEL: 30/11/2003
UNI 9994 - APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI - MANUTENZIONE -
D.M.
DEL: 10/03/1998
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.m.
DEL: 10/03/1998
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL
DPR 37
DEL: 12/01/1998
DPR 37 DEL 12/01/1998 NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
D.m.
DEL: 12/01/1998
NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
D.m.
DEL: 06/03/1992
NORME TECNICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDI

NORME TECNICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDI

D.m. - 06-03-1992

in Gazz. Uff., 19 marzo, n. 66).
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.
Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità
di pagamento e di compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto ministeriale 28< aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del< Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonchè delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Vista la norma UNI 9796/CNVVF/CCI, concernente la reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi - Metodo di prova e classificazione;
Rilevata l'equivalenza della classe di reazione al fuoco del materiale legnoso su cui è applicato il prodotto verniciante ignifugo, con la classe di reazione al fuoco attribuita al prodotto verniciante ignifugo sulla base della norma UNI 9796/CNVVF/CCI;
Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione, ai fini della prevenzione incendi, di prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione.
1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI.
2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e di quella «testimone» e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI 9796.

Art. 2.

Utilizzazione.
1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI/9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art. 3.

Definizioni.
1. Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
3. Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonchè ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresÌ, produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
5. Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio in conformità di cui al comma 6, nonchè l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.
6. Marchio di conformità: indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati:
• dicitura «Prodotto verniciante ignifugo»;
• nome o altro segno distintivo del produttore;
• anno di produzione;
• classe di reazione al fuoco;
• estremi dell'atto di omologazione.
• CFR DM 09.04.1994 ART 6 parte 2
• CFR DM 09.04.1994 ALL 6
• CFR DL 12.05.1995 n. 163 ALL 1
• CFR DM 19.08.1996 ART 4
• CFR DM 19.08.1996 ALL 2
• CFR DM 26.06.1984
• OGGETTI E SOSTANZE NON ALIMENTARI

Art. 4.

Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione.
1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza
corredata della documentazione tecnica necessaria;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova e di quella «testimone», nonchè le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;
c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo;
d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera c) il procedimento si estingue;
e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. Procedura per il rilascio dell'omologazione.
Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.
3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.
4. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonchè i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.
5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
CFR DM 09.04.1994 ART 6 parte 2
CFR DM 09.04.1994 ALL 6
CFR DL 12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR DM 19.08.1996 ART 4
CFR DM 19.08.1996 ALL 2
CFR DM 26.06.1984
OGGETTI E SOSTANZE NON ALIMENTARI

Art. 5.

Commercializzazione CEE.
1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6.

Obblighi e responsabilità per il produttore.
1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
b) emettere la dichiarazione di conformità;
c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art. 7.

Controlli.
1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.
4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8.

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione.
1. L'omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subÌto modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà, l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.
2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.
4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 9.

Ricorsi.
1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.